Traduzione giurata e apostilla di documenti: la traduzione giurata

Chi vuole far valere un documento italiano all’estero oppure un documento che proviene dall’estero per l’Italia, oppure ancora un documento che proviene da un consolato estero ma su territorio italiano, deve validare l’autenticità del documento.
A seconda della necessità, della lingua di traduzione e/o del Paese di destinazione può essere necessaria la traduzione giurata (o asseverata) e l’apostilla del documento.
In questo primo articolo parliamo di:
Traduzione giurata
I documenti in una lingua straniera, per essere validi in Italia, devono essere tradotti in italiano.
La traduzione giurata è una procedura che attesta ufficialmente la corrispondenza tra un documento originale e un testo tradotto. Si effettua per rendere valido all’estero un documento rilasciato in Italia oppure per utilizzare in Italia un documento rilasciato all’estero in una lingua differente dall’italiano.
Il traduttore, utilizzando uno specifico verbale di asseverazione, firma la propria traduzione giurata assumendosi civilmente e penalmente la responsabilità di quanto tradotto.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ed i verbali di giuramento delle perizie e traduzioni stragiudiziali, sono ricevuti dal Funzionario Giudiziario. L’atto stragiudiziale può essere giurato presso qualsiasi Ufficio Giudiziario, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto giurante, dall’iscrizione all’albo professionale del perito e dall’oggetto dell’atto.
Il documento giurato, per il fatto di essere emesso da un ente giudiziario, ha valore legale ed è soggetto all’imposta di bollo (1 marca da bollo dell’importo di €. 16,00 ogni 4 facciate di testo originale e tradotto).

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